Art. 5.
(Modifica dell'articolo 684 del
codice penale).

      1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti o notizie di un procedimento penale). - Salvo che il fatto costituisca più grave

 

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reato, chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti relativi a un procedimento penale, o notizie ad esso relative, di cui sia vietata la pubblicazione è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.
      Per pubblicazione si intende anche quella che avviene tramite flusso informatico o telematico dei dati o attraverso programmi informatici».